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17/07/2010 - Incostituzionalità dell'aggravante della clandestinità - Corte Costituzionale - Sentenza n. 249 del 2010
Corte
Costituzionale - Sentenza n. 249 del 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis,
del codice penale, come introdotto dall’art. 1, lettera f), del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica), o nel testo risultante dalle modifiche apportate,
in sede di conversione, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), promossi dal
Tribunale di Livorno con ordinanza del 4 febbraio 2009 e dal Tribunale
di Ferrara con ordinanza del 26 gennaio 2010, rispettivamente iscritte
ai nn. 16 e 121 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 17, prima serie speciale, dell’anno
2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore
Gaetano Silvestri.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale di Livorno in composizione monocratica, con ordinanza
del 4 febbraio 2009 (r.o. n. 16 del 2010), ha sollevato – in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione – questione di
legittimità costituzionale dell’art. 61, comma (recte: numero) 11-bis,
del codice penale.
Il rimettente procede, nei confronti di un cittadino straniero, per il
reato di cui all’art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), contestato
con l’aggravante dell’avere l’imputato commesso il fatto «trovandosi
illegalmente sul territorio nazionale». Nell’ordinanza di rimessione vi
sono riferimenti alla previsione circostanziale come introdotta
dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica). La questione di
legittimità, per altro, è stata deliberata molti mesi dopo che il
citato provvedimento governativo è stato convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125.
Nel merito, il Tribunale non ritiene che la previsione aggravante possa
giustificarsi in base ad una presunzione di pericolosità connessa alla
condizione di «clandestinità» del reo. Una tale giustificazione, a
prescindere dal suo fondamento, non si attaglierebbe infatti a tutti i
casi disciplinati dalla nuova figura circostanziale, che si riferisce
ad ogni situazione di presenza irregolare (ad esempio quella dello
straniero munito di per messo di soggiorno scaduto), e dunque eccede i
limiti della nozione corrente di «clandestinità». D’altra parte la
disposizione censurata, secondo il rimettente, trova applicazione anche
quando l’interessato non abbia tenuto, in epoca antecedente al reato,
comportamenti che possano in seguito denotare una particolare
inclinazione a delinquere.
1.1. – Una prima violazione dell’art. 3 Cost. consisterebbe proprio –
secondo il giudice a quo – nella parificazione indiscriminata tra
situazioni fortemente eterogenee. Lo straniero può trovarsi in
circostanze che ne determinano una specifica pericolosità criminale, ma
tra queste non potrebbe annoverarsi, per se stessa, la carenza di un
valido titolo di soggiorno.
Non sarebbe proponibile una comparazione tra la norma censurata e le
previsioni di cui ai numeri 9 e 11 dell’art. 61 cod. pen. (ove trova
sanzione l’abuso di una posizione di comando, di protezione o di
rapporto fiduciario). Neppure sussisterebbero effettive analogie, a
parere del rimettente, con le aggravanti fondate sulla latitanza o
sulla recidiva. Tali circostanze, infatti, riguardano persone delle
quali è già stata accertata una responsabilità penale, o la cui
condizione di personale pericolosità è attestata mediante un
provvedimento cautelare del giudice: soggetti, dunque, il cui (nuovo)
comportamento criminoso esprimerebbe una particolare determinazione
nella devianza. La stessa logica non potrebbe essere riferita a persone
che, magari per il solo effetto di circostanze contingenti o di
difficoltà burocratiche, si trovano a violare una prescrizione a
carattere amministrativo: sarebbe irragionevole, di conseguenza,
l’identità del trattamento loro riservato rispetto a quello previsto
per soggetti di accertata pericolosità.
Anche la quantificazione della pena nella cornice edittale – prosegue
il Tribunale – può essere fondata, in applicazione del secondo comma
dell’art. 133 cod. pen., sulle condizioni o qualità personali del reo.
Tuttavia la norma appena citata opererebbe su un piano diverso da
quello proprio della disposizione censurata, perché quest’ultima, pur
nell’ambito eventuale di un bilanciamento con altre circostanze, impone
al giudice di valorizzare la condizione del reo, a prescindere dalla
sua rilevanza.
1.2. – L’art. 61, numero 11-bis, cod. pen. violerebbe anche il
principio di personalità della responsabilità penale, in quanto, a
parere del rimettente, connette un aumento di pena al «tipo d’autore» e
non già alla pericolosità concretamente manifestata dall’interessato.
Il difetto di proporzione nel trattamento punitivo, d’altra parte,
priverebbe la pena della sua funzione rieducativa, non potendo il
condannato percepirla come strumento utile al suo reinserimento nella
società, ma solo ed appunto come una punizione eccedente il grado della
propria responsabilità.
1.3. – Osserva infine il Tribunale, in punto di rilevanza, che non
rileva l’astratta possibilità di neutralizzare gli effetti
dell’aggravante attraverso il giudizio di comparazione regolato
dall’art. 69 cod. pen. Proprio la ricorrenza della fattispecie,
infatti, impone il bilanciamento con eventuali attenuanti, e produce
quindi effetti nel procedimento di computo della sanzione,
indipendentemente dall’esito del procedimento stesso.
2. – Il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, con ordinanza
del 26 gennaio 2010 (r.o. n. 121 del 2010), ha sollevato – in
riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma,
Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero
11-bis, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del
decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dall’art.
1 della legge n. 125 del 2008.
Il rimettente procede, con rito direttissimo, nei confronti di un
cittadino straniero imputato del reato di illecita detenzione di
stupefacenti, previsto dal comma 1-bis dell’art. 73 del d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). L’imputazione
comprende la circostanza «dello status di soggetto illegalmente
presente nello Stato», contestata in applicazione della norma oggetto
di censura.
Il giudice a quo riferisce che, in esito all’udienza del 15 luglio
2008, sentite le conclusioni delle parti, aveva già sollevato questione
di legittimità costituzionale della nuova previsione aggravante, nella
versione allora vigente, cioè quella introdotta dal decreto-legge n. 92
del 2008 e non ancora modificata dalla relativa legge di conversione.
Il giudizio incidentale era stato definito dalla Corte costituzionale
con l’ordinanza n. 277 del 2009, di restituzione degli atti al
rimettente, affinché procedesse ad una nuova valutazione in punto di
rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.
Secondo il Tribunale, la Corte aveva indicato essenzialmente tre
elementi di novità sopravvenuti all’ordinanza introduttiva: le
modifiche apportate dalla legge di conversione al tenore della nuova
previsione circostanziale; la norma di interpretazione autentica,
concernente i cittadini comunitari, introdotta con l’art. 1, comma 1,
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica); l’inserimento nel sistema penale della figura criminosa
dell’ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, mediante
il nuovo art. 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della stessa legge n. 94
del 2009.
In particolare, sempre a parere del rimettente, la Consulta avrebbe
ritenuto necessaria una valutazione di impatto delle novità normative
nella prospettiva della successione di leggi penali nel tempo. Per
altro verso, il giudice a quo sarebbe stato richiesto di valutare
l’attualità delle proprie censure alla luce del fatto che le condotte
poste a fondamento della fattispecie aggravante costituiscono, ormai,
l’oggetto di un’autonoma incriminazione, e non di un mero illecito
amministrativo.
Dopo la restituzione degli atti, il giudizio principale è ripreso. Nel
corso della relativa udienza, anche su sollecitazione del difensore
dell’imputato, il Tribunale ha ritenuto di sollevare nuovamente
questione in merito alla legittimità della fattispecie aggravante
contestata.
2.1. – La questione sarebbe rilevante, anzitutto, pur dopo che la
previsione aggravante ha subito le modifiche recate dalla legge di
conversione: trattandosi di variazioni prive di incidenza sul contenuto
precettivo della disposizione già introdotta dal decreto-legge,
dovrebbe riconoscersi efficacia ex tunc alla norma attualmente vigente,
la quale dunque sarebbe applicabile nei confronti dell’imputato, già
dichiaratosi «clandestino» e privo di documenti utili per la sua
identificazione.
La rilevanza della questione non sarebbe intaccata, nella specie,
neppure dalla seconda delle novità normative sottoposte all’attenzione
del rimettente, posto che nel giudizio principale si procede nei
confronti di persona con cittadinanza nigeriana, e dunque
extracomunitaria.
Sarebbe ininfluente sul piano della rilevanza, infine, la stessa
introduzione del reato cosiddetto di «immigrazione clandestina». È
vero, secondo il rimettente, che la previsione circostanziale non si
applica al reato previsto dal nuovo art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del
1998, così come ad ogni altro reato che sanzioni direttamente
l’illegale presenza o permanenza nel territorio nazionale. La prima
parte dell’art. 61 cod. pen. stabilisce, infatti, che le circostanze
comuni aggravano il reato solo «quando non ne sono elementi costitutivi
o circostanze aggravanti speciali». Tuttavia, nel giudizio a quo, il
reato in contestazione non attiene alla disciplina dell’immigrazione,
riguardando piuttosto la materia degli stupefacenti. Dunque la novella
non avrebbe determinato, nel caso concreto, alcun effetto di
«assorbimento» della fattispecie circostanziale.
2.2. – Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il
rimettente ritiene che la nuova circostanza sia collegata
esclusivamente allo status del reo, ispirandosi ai canoni propri del
«diritto penale d’autore». Non sarebbe in particolare richiesta, per la
sua applicazione, alcuna verifica di connessione tra la condizione
soggettiva dell’interessato e la condotta penalmente sanzionata.
L’aumento di pena non dipenderebbe, quindi, né dalla maggior gravità
del reato né dalla maggior pericolosità dell’autore, cioè dai fattori
che segnano altre circostanze riguardanti la persona del colpevole,
come la recidiva o la condizione di latitanza.
Dunque, ed anzitutto, la norma censurata violerebbe il principio
costituzionale del “fatto materiale” colpevole quale presupposto della
responsabilità penale, principio che sarebbe desumibile dal secondo
comma dell’art. 25 e dal primo comma dell’art. 27 Cost.
Il vulnus non potrebbe essere evitato attraverso lo strumento
dell’interpretazione adeguatrice, che pure sarebbe stata proposta nel
dibattito dottrinario sulla previsione censurata. Non potrebbe
accedersi, in particolare, alla tesi che l’aggravante sia applicabile
solo nei confronti degli stranieri già raggiunti da un provvedimento di
espulsione o comunque emesso al fine di indurne l’allontanamento dal
territorio nazionale. Tale tesi, secondo il Tribunale, contrasta con
l’intenzione del legislatore e comunque con la lettera della legge, la
quale segna il confine oltre il quale l’esigenza dell’adeguamento va
perseguita con il sindacato di costituzionalità, e non attraverso
l’interpretazione.
2.3. – In secondo luogo – osserva il rimettente – la previsione
censurata implicherebbe un difforme trattamento sanzionatorio per
condotte materiali tra loro identiche, che assumerebbe significato
addirittura paradossale nel caso in cui soggetti «clandestini» e
soggetti legittimati alla presenza nel territorio nazionale si rendano
responsabili, in concorso tra loro, del medesimo fatto di reato.
La violazione del principio di uguaglianza sarebbe ancora più evidente
dopo l’intervento di interpretazione «autentica» che ha escluso i
cittadini comunitari dall’ambito applicativo della norma censurata,
anche quando si trovino in posizione di soggiorno irregolare nel
territorio dello Stato. L’identica condotta materiale, tenuta da
soggetti tutti irregolarmente immigrati, sarebbe trattata diversamente
sul solo presupposto della cittadinanza degli stranieri interessati.
2.4. – La norma censurata, implicando l’applicazione di una (maggior)
pena senza corrispondenza ad un condotta materiale del reo, violerebbe
anche l’art. 27, comma 3, Cost., cioè il principio di necessaria
finalizzazione rieducativa della pena. Non rileverebbe, al proposito,
la sopravvenuta rilevanza penale del soggiorno irregolare: «l’eccedenza
della sanzione continua a dipendere da uno status che, rilevante per
tutti gli stranieri quando integra l’autonoma fattispecie di reato ex
art. 10-bis T.u. sull’immigrazione, comporta invece un aggravio di pena
esclusivamente per alcuni (apolidi ed extracomunitari)».
La violazione della finalità rieducativa della pena emergerebbe anche
in via mediata, attraverso il nuovo testo dell’art. 656, comma 9,
lettera a), del codice di procedura penale, ove è stabilito che non
possa essere sospesa, in caso di applicazione dell’aggravante in esame,
l’esecuzione delle pene detentive brevi. La regola contrasterebbe con
espresse indicazioni della Corte costituzionale (è citata la sentenza
n. 78 del 2007), secondo le quali la mera condizione di soggiornante
irregolare non legittima, in danno dello straniero, presunzioni tali da
escluderlo dall’accesso ai benefici penitenziari.
2.5. – Secondo il rimettente, la legittimità costituzionale della norma
censurata sarebbe compromessa da «ulteriori» profili di intrinseca
irragionevolezza. Irrazionale sarebbe, in sostanza, la presunzione di
maggior pericolosità che la norma collega alla «illegalità» della
presenza del reo nel territorio nazionale, posto che non vi sarebbe
alcuna «relazione automatica» tra l’adempimento degli obblighi
concernenti l’immigrazione ed il compimento o non di un determinato
reato.
Inoltre, la legge non distingue tra le varie possibili situazioni di
«illegalità» del soggiorno, parificando coloro per i quali sia
semplicemente scaduto il termine del permesso e coloro che non abbiano
ottemperato ad un decreto di espulsione, ed omettendo di assegnare
rilievo ad un «giustificato motivo» della violazione, che addirittura
può scriminare comportamenti di rilevanza criminosa diretta (come il
reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998).
L’applicabilità dell’aggravante anche nel caso di comportamenti
«inesigibili» varrebbe, tra l’altro, a segnarne la differenza rispetto
alla fattispecie che concerne la latitanza, fondata sulla sottrazione
volontaria all’esecuzione di un provvedimento restrittivo, ed a
documentare ulteriormente l’asserita violazione del canone di
ragionevolezza.
2.6. – Le censure fin qui richiamate, a parere del Tribunale, risultano
indifferenti alla natura amministrativa o penale dell’illecito compiuto
dal cittadino extracomunitario nell’entrare o nel trattenersi
irregolarmente sul territorio nazionale.
Anzitutto, lo stesso reato di nuova introduzione colpirebbe uno status
e non una condotta materiale, di talché non potrebbe derivarne un
connotato di «materialità» per l’aggravante riferita ad un ulteriore
reato. Per altro verso, la commissione di un illecito penale
antecedente alla realizzazione del reato aggravato (e cioè la
violazione delle norme sull’immigrazione) non varrebbe ad assimilare la
posizione dell’interessato a quella del recidivo.
Il rimettente evidenzia, in proposito, che l’applicazione della norma
censurata non presuppone un accertamento definitivo dell’illecito
concernente l’immigrazione, come invece è richiesto dall’art. 99 cod.
pen. La recidiva, inoltre, si applica solo ai delitti e presuppone la
commissione di un delitto non colposo, mentre la circostanza in esame
riguarda anche le contravvenzioni, e presuppone un reato
contravvenzionale, eventualmente solo colposo. L’efficacia della
recidiva, infine, sarebbe stata mitigata da una forte compressione
degli automatismi applicativi (è citata la sentenza della Corte
costituzionale n. 192 del 2007), mentre l’aggravante censurata, come
detto, si applicherebbe finanche quando ricorra un «giustificato
motivo» per la violazione delle norme sull’immigrazione.
Tornando poi al novum rappresentato dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286
del 1998, il giudice a quo nega ogni possibile effetto di
legittimazione in ordine alla previsione censurata. La sanzione penale
per l’irregolarità del soggiorno è comunque collegata ad una violazione
delle regole pertinenti, mentre la quota di pena inflitta per la stessa
irregolarità, rispetto ad un qualunque diverso reato, non corrisponde
ad una porzione del reato medesimo. Né una tale corrispondenza potrebbe
fondarsi su una presunzione assoluta di pericolosità del reo,
illegittima perché inattendibile, e già disconosciuta dalla
giurisprudenza costituzionale.
2.7. – Il Tribunale – specificando l’oggetto della domanda rivolta alla
Corte costituzionale, che consiste nella caducazione della norma
censurata – osserva che proprio la natura ablatoria dell’intervento
richiesto escluderebbe la rilevanza, nella specie, della giurisprudenza
contraria all’ammissibilità di interventi manipolatori sulle scelte
sanzionatorie in materia di immigrazione (sono citate le sentenze n. 22
del 2007, n. 236 del 2008 e n. 156 del 2009). Per altro verso, è
richiamata la giurisprudenza costituzionale che individua nella
manifesta irragionevolezza il limite posto all’insindacabilità delle
scelte legislative in materia di configurazione dei reati e di
determinazione del trattamento punitivo (sono citate le sentenze n. 26
del 1979, n. 102 del 1985, n. 341 del 1994, n. 313 del 1995, n. 217 del
1996, n. 287 del 2001 e le ordinanze n. 163 del 1996, n. 110 del 2002,
n. 323 del 2002, n. 172 del 2003, n. 158 del 2004).
Secondo il rimettente, «in considerazione dell’inscindibile nesso
strutturale tra disposizione interpretata e disposizione
interpretativa, va chiesta anche la dichiarazione di incostituzionalità
dell’art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2009».
Inoltre, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
Corte costituzionale dovrebbe estendere la dichiarazione di
illegittimità al già citato art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc.
pen., limitatamente all’inciso «e per i delitti in cui ricorre
l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, 11-bis», posto che detta
norma, in caso di ablazione della fattispecie richiamata, rimarrebbe
priva di autonomia applicativa (è citata la sentenza della Corte
costituzionale n. 24 del 2004).
2.8. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con
atto depositato il 18 maggio 2010, chiedendo che la questione sollevata
sia dichiarata inammissibile e «comunque» infondata.
Non potrebbe essere condivisa la tesi, attribuita al rimettente, che la
previsione censurata valga ad aggravare la pena non per una «condotta
colpevole», ma in relazione ad un mero status giuridico. Dovrebbe
infatti ritenersi, anche in base al criterio dell’interpretazione
costituzionalmente orientata, che la circostanza in questione riguardi
solo gli stranieri che violino le disposizioni sull’immigrazione con
una «condotta cosciente e volontaria». Tale soluzione ermeneutica
sarebbe avvalorata dalla più recente introduzione, nel nostro
ordinamento, del reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato», previsto dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998,
introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del
2009.
Secondo la difesa erariale, ove interpretata nel senso anzidetto, la
norma censurata sarebbe immune dai vizi denunciati dal rimettente.
Considerato in diritto
1. – I Tribunali di Livorno e di Ferrara, entrambi in composizione
monocratica, sollevano questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale, che prevede una
circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole
«mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale». La
disposizione censurata è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera
f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1
della legge 24 luglio 2008, n. 125.
1.1. – I rimettenti prospettano anzitutto, e per molteplici aspetti,
una violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Secondo il Tribunale di Livorno, la nuova previsione aggravante
istituirebbe una indebita assimilazione fra il trattamento di soggetti
responsabili d’una mera infrazione amministrativa (tale essendo ancora
considerata la violazione delle norme in materia di immigrazione
all’epoca dell’ordinanza di rimessione) ed il trattamento di soggetti
che abbiano abusato della propria funzione o qualità personale (art.
61, numeri 9 e 11, cod. pen.), o abbiano già commesso reati in
precedenza (art. 99 cod. pen.), o siano già stati individuati come
pericolosi mediante un provvedimento giudiziale (art. 61, numero 6,
cod. pen.).
Anche secondo il Tribunale di Ferrara la condotta prevista dalla norma
censurata sarebbe parificata, senza giustificazione, a fattispecie del
tutto differenti, come quella della latitanza (fondata sulla
sottrazione volontaria ad un provvedimento restrittivo) e quella della
recidiva, ove l’aggravamento di pena è generalmente non automatico, si
connette alla commissione di un delitto non colposo, e consegue solo ad
una sentenza irrevocabile di condanna per l’episodio criminoso
antecedente.
Entrambi i rimettenti, inoltre, prospettano la intrinseca
irragionevolezza di una presunzione di maggior pericolosità collegata
alla mera carenza di un titolo per il soggiorno nel territorio dello
Stato, senza alcuna distinzione tra le varie possibili violazioni della
legge sull’immigrazione, e senza alcuna rilevanza per il caso che
ricorra un «giustificato motivo». Il Tribunale di Ferrara osserva, in
particolare, che non sarebbe giustificabile l’applicazione di una
maggior pena in assenza di qualsiasi necessaria correlazione tra la
condizione del reo e la gravità del reato commesso.
Neppure troverebbe giustificazione, sempre secondo il Tribunale di
Ferrara, la differenza di trattamento istituita, riguardo a fatti di
identica natura, tra persone che si trovino o non regolarmente nel
territorio dello Stato, e finanche tra persone che vi si trovino tutte
irregolarmente, a seconda che si tratti di cittadini comunitari o di
persone prive di cittadinanza o con cittadinanza extracomunitaria.
1.2. – Il solo rimettente ferrarese prospetta una violazione congiunta
degli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., per il difetto
di pertinenza del maggior trattamento punitivo al fatto di reato, e per
la sua esclusiva inerenza ad uno «status personale del reo», così da
conformarsi ai canoni del «diritto penale d’autore».
1.3. – Il Tribunale di Livorno, dal canto proprio, evoca quale
parametro di legittimità l’art. 27, primo comma, Cost., posto che la
disposizione censurata minerebbe il rapporto di proporzionalità tra la
pena inflitta ed il grado della responsabilità personalmente riferibile
al reo, ed opererebbe un trasferimento della logica punitiva dal piano
della colpevolezza al «tipo d’autore».
1.4. – Entrambi i rimettenti, infine, denunciano l’asserita violazione
dell’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la sproporzione per eccesso
della sanzione rispetto al fatto, sul piano obiettivo e nella stessa
percezione soggettiva da parte del condannato, priverebbe la
corrispondente porzione della pena della necessaria finalizzazione
rieducativa.
1.5. – Quale portato della richiesta pronuncia a carattere ablatorio,
in ordine alla previsione di cui all’art. 61, numero 11-bis, cod. pen.,
il Tribunale di Ferrara prospetta una dichiarazione di illegittimità
costituzionale consequenziale relativamente a due norme la cui
efficacia regolatrice si riferisce, per l’intero, alla norma censurata.
Si tratta, in primo luogo, dell’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che
contiene una disposizione interpretativa della nuova previsione
circostanziale. Illegittimo dovrebbe dichiararsi, inoltre, l’art. 656,
comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, che preclude la
sospensione degli adempimenti esecutivi concernenti le pene detentive
(relativamente) brevi, limitatamente all’inciso «e per i delitti in cui
ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 11-bis».
2. – L’identità di oggetto dei due giudizi introdotti con le ordinanze
indicate in epigrafe rende opportuna, ai fini d’una valutazione
unitaria delle questioni, la riunione dei relativi procedimenti.
3. – La questione sollevata dal Tribunale di Livorno deve essere
dichiarata inammissibile.
Come questa Corte ha già avuto modo di osservare (ordinanze n. 277 del
2009 e n. 66 del 2010), condizione essenziale di rilevanza delle
questioni concernenti la nuova previsione circostanziale è che
quest’ultima risulti concretamente applicabile nel giudizio a quo.
Nel caso di specie, come in altri precedenti, nessun rilievo è stato
svolto al fine di illustrare per quale ragione una circostanza
aggravante fondata sulla «illegalità» del soggiorno dovrebbe applicarsi
anche per reati che, al pari di quello contestato nel giudizio
principale, consistono proprio in violazioni della disciplina in
materia di immigrazione. Va considerato, in proposito, quanto stabilito
nella prima parte dell’art. 61 cod. pen., e cioè che le circostanze
comuni aggravano il reato solo «quando non ne sono elementi costitutivi
o circostanze aggravanti speciali».
La carenza assoluta di motivazione sui presupposti interpretativi che
condizionano l’applicazione della norma censurata da parte del giudice
rimettente rende inammissibile, nel giudizio incidentale di
costituzionalità, la questione sollevata (ex multis, ordinanze n. 346
del 2006 e n. 61 del 2007).
4. – La questione sollevata dal Tribunale di Ferrara è fondata.
4.1. – Questa Corte, in tema di diritti inviolabili, ha dichiarato, in
via generale, che essi spettano «ai singoli non in quanto partecipi di
una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (sentenza
n. 105 del 2001). La condizione giuridica dello straniero non deve
essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali
diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e
peggiorativi, specie nell’ambito del diritto penale, che più
direttamente è connesso alle libertà fondamentali della persona,
salvaguardate dalla Costituzione con le garanzie contenute negli artt.
24 e seguenti, che regolano la posizione dei singoli nei confronti del
potere punitivo dello Stato.
Il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l’illegittimità di
trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti
che derivino dal precedente compimento di atti «del tutto estranei al
fatto-reato», introducendo così una responsabilità penale d’autore «in
aperta violazione del principio di offensività […]» (sentenza n. 354
del 2002). D’altra parte «il principio costituzionale di eguaglianza in
generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e
quella dello straniero» (sentenza n. 62 del 1994). Ogni limitazione di
diritti fondamentali deve partire dall’assunto che, in presenza di un
diritto inviolabile, «il suo contenuto di valore non può subire
restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in
ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico
primario costituzionalmente rilevante» (sentenze n. 366 del 1991 e n.
63 del 1994).
La necessità di individuare il rango costituzionale dell’interesse in
comparazione, e di constatare altresì l’ineluttabilità della
limitazione di un diritto fondamentale, porta alla conseguenza che la
norma limitativa deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza,
non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3
Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza
(sentenza n. 393 del 2006).
4.2. – Con riferimento al caso specifico, si deve ricordare che le
«condizioni personali e sociali» fanno parte dei sette parametri
esplicitamente menzionati dal primo comma dell’art. 3 Cost., quali
divieti direttamente espressi dalla Carta costituzionale, che rendono
indispensabile uno scrutinio stretto delle fattispecie sospettate di
violare o derogare all’assoluta irrilevanza delle “qualità” elencate
dalla norma costituzionale ai fini della diversificazione delle
discipline.
Questa Corte ha più volte applicato tale metodo nel campo del diritto
penale, dichiarando costituzionalmente illegittime norme che avevano
costruito una fattispecie incriminatrice su presunzioni assolute di
pericolosità, con l’effetto di istituire discriminazioni irragionevoli.
Si è già fatto cenno, in proposito, alla riconosciuta illegittimità
della previsione che puniva l’ubriachezza (art. 688 cod. pen.) solo per
coloro che avessero già riportato una condanna per delitto non colposo
contro la vita o l’incolumità delle persone (sentenza n. 354 del 2002).
In analoga prospettiva è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo l’art. 708 cod. pen. (Possesso ingiustificato di valori),
posto che la suddetta norma sanciva una «discriminazione nei confronti
di una categoria di soggetti composta da pregiudicati per reati di
varia natura o entità contro il patrimonio», senza una corrispondenza
effettiva ed attuale tra la condizione in discorso e la funzione di
tutela dell’incriminazione (sentenza n. 370 del 1996).
Comportamenti pregressi dei soggetti non possono giustificare normative
penali che attribuiscano rilevanza – indipendentemente dalla necessità
di salvaguardare altri interessi di rilievo costituzionale – ad una
qualità personale e la trasformino, con la norma considerata
discriminatoria, in un vero “segno distintivo” delle persone rientranti
in una data categoria, da trattare in modo speciale e differenziato
rispetto a tutti gli altri cittadini.
5. – Sulla scorta dei principi sinora ricordati, si deve riconoscere
che l’aggravante di cui alla disposizione censurata non rientra nella
logica del maggior danno o del maggior pericolo per il bene giuridico
tutelato dalle norme penali che prevedono e puniscono i singoli reati.
Non potrebbe essere ritenuta ragionevole e sufficiente, d’altra parte,
la finalità di contrastare l’immigrazione illegale, giacché questo
scopo non potrebbe essere perseguito in modo indiretto, ritenendo più
gravi i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto ad identiche
condotte poste in essere da cittadini italiani o comunitari. Si
finirebbe infatti per distaccare totalmente la previsione punitiva
dall’azione criminosa contemplata nella norma penale e dalla natura dei
beni cui la stessa si riferisce, specificamente ritenuti dal
legislatore meritevoli della tutela rafforzata costituita dalla
sanzione penale.
La contraddizione appena rilevata assume particolare evidenza dopo la
recente modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 94 del
2009, che ha escluso l’applicabilità dell’aggravante de qua ai
cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea. È noto infatti che
esistono ipotesi di soggiorno irregolare del cittadino comunitario,
come, ad esempio, nel caso di inottemperanza ad un provvedimento di
allontanamento, punita dall’art. 21, comma 4, del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), con
l’arresto da uno a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro. Anche
sotto tale profilo, risulta che la particolare disciplina
dell’aggravante censurata nel presente giudizio fa leva prevalentemente
sullo status soggettivo del reo, giacché la circostanza non si applica
ai cittadini di Stati dell’Unione europea neppure nella più grave
ipotesi dell’inottemperanza ad un provvedimento di allontanamento, vale
a dire quando l’irregolarità del soggiorno è stata riscontrata ed ha
formato oggetto di valutazione da parte della competente autorità di
sicurezza, che ha emesso un ordine trasgredito dal soggetto
interessato, il quale ha assunto, per tale condotta, una specifica
responsabilità penale. È evidente, in altre parole, che la
giustificazione della fattispecie censurata non può fondarsi su una
presunzione correlata alla violazione delle norme sull’ingresso e sulla
permanenza nello Stato di soggetti privi della cittadinanza italiana. E
ciò si nota a prescindere dalla relazione tra lo status dell’immigrato
in condizione irregolare e l’offesa tipica del reato che di volta in
volta venga in considerazione.
6. – Le recenti modifiche legislative hanno messo in luce con nettezza
ancora maggiore la natura discriminatoria dell’aggravante oggetto della
presente questione. Difatti, l’ingresso o la permanenza illegale nel
territorio nazionale erano considerati dalla legge – all’epoca dei
fatti che hanno dato origine al processo pendente davanti al Tribunale
di Ferrara – alla stregua di illeciti amministrativi, mentre
attualmente, cioè dopo l’introduzione di un autonomo reato di
immigrazione irregolare, gli stessi comportamenti sono divenuti causa
di responsabilità penale. L’illegittimità del soggiorno viene dunque in
rilievo in una duplice prospettiva, producendo una intensificazione del
trattamento sanzionatorio che deve essere considerata in questa sede,
giacché fa parte integrante della valutazione complessiva sulla
compatibilità costituzionale della norma censurata. Questa Corte non
può ignorare il contesto normativo esistente al momento della sua
pronuncia e rispetto ad esso, preso nel suo insieme, deve orientare il
proprio giudizio.
Veniva già prima in risalto uno squilibrio fra il trattamento giuridico
dell’atto trasgressivo precedente (ingresso o soggiorno irregolare nel
territorio dello Stato), allora non penalmente rilevante, e la
previsione di un incremento della sanzione, a carattere penale,
prevista per il reato “comune” commesso dallo straniero. Emergeva
anche, e soprattutto, l’assenza di un qualsiasi legame tra la
violazione delle leggi sull’immigrazione e le condotte singolarmente
poste a base delle più diverse norme penali incriminatrici.
L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato non solo non ha fatto venir meno la
contraddizione derivante dalla eterogeneità della natura della condotta
antecedente rispetto a quella dei comportamenti successivi, ma ha
esasperato la contraddizione medesima, in quanto ha posto le premesse
per possibili duplicazioni o moltiplicazioni sanzionatorie, tutte
originate dalla qualità acquisita con un’unica violazione delle leggi
sull’immigrazione, ormai oggetto di autonoma penalizzazione, e tuttavia
priva di qualsivoglia collegamento con i precetti penali in ipotesi
violati dal soggetto interessato.
Lo straniero extracomunitario viene punito una prima volta all’atto
della rilevazione del suo ingresso o soggiorno illegale nel territorio
nazionale, ma subisce una o più punizioni ulteriori determinate dalla
perdurante esistenza della sua qualità di straniero irregolare, in
rapporto a violazioni, in numero indefinito, che pregiudicano interessi
e valori che nulla hanno a che fare con la problematica del controllo
dei flussi migratori.
L’irragionevolezza della conseguenza si coglie pienamente ove si
consideri che da una contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria
può scaturire una serie di pene aggiuntive, anche a carattere
detentivo, che il criterio di computo su base percentuale può condurre
a valori elevatissimi, dando luogo a prolungate privazioni di libertà.
Non solo lo straniero in condizione di soggiorno irregolare, a parità
di comportamenti penalmente rilevanti, è punito più gravemente del
cittadino italiano o dell’Unione europea, ma lo stesso rimane esposto
per tutto il tempo della sua successiva permanenza nel territorio
nazionale, e per tutti i reati previsti dalle leggi italiane (tranne
quelli aventi ad oggetto condotte illecite strettamente legate
all’immigrazione irregolare), ad un trattamento penale più severo.
Tutto ciò si pone in contrasto con il principio di eguaglianza, sancito
dall’art. 3 Cost., che non tollera irragionevoli diversità di
trattamento.
7. – È vero che, per evitare il verificarsi di bis in idem sostanziali,
il sistema penale italiano prevede tecniche di considerazione unitaria
delle specifiche condotte, sia nel caso che una circostanza aggravante
comune rappresenti un elemento essenziale del reato o ne costituisca
una circostanza aggravante speciale (art. 61, prima parte, cod. pen.) –
su questa base è stata dichiarata inammissibile la questione sollevata
dal Tribunale di Livorno, come illustrato al par. 3 –, sia nell’ipotesi
di reato complesso, che sussiste quando «la legge considera come
elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato,
fatti che costituirebbero, per se stessi, reato» (art. 84, primo comma,
cod. pen.).
Quest’ultima norma, mirata ad escludere il concorso di reati, non è
tuttavia applicabile al caso di specie, che riguarda una circostanza
aggravante comune. L’ingresso e il soggiorno illegale sul territorio
dello Stato non sono previsti dalla legge come elementi costitutivi
della generalità dei reati, ma solo di quelli che attengono alla
violazione delle norme in materia di immigrazione, di talché il reato
comune commesso dallo straniero in condizione irregolare non potrebbe
considerarsi complesso, e come tale capace di “assorbire” la violazione
dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998. D’altra parte
l’irregolarità del soggiorno non concorre a delineare un reato
aggravato tipico, come avviene ad esempio nell’ipotesi – prevista
dall’art. 625, primo comma, numero 2, cod. pen. – di furto aggravato
dalla violenza sulle cose, che può integrare di per sé un fatto di
danneggiamento. La figura del reato complesso, che preclude un fenomeno
di bis in idem sostanziale, consiste invece in un fatto tipicamente
inclusivo, sul piano circostanziale, della condotta altrimenti
considerata quale reato a sé stante.
La costruzione di un reato complesso deve essere opera del legislatore,
e non può quindi risultare dalla combinazione, in sede di applicazione
giurisprudenziale, tra le singole figure criminose e le circostanze
aggravanti comuni.
Si deve, in definitiva, escludere che la contraddizione prima
evidenziata possa essere risolta in via interpretativa o mediante
l’utilizzazione di strumenti sistematici già disponibili
nell’ordinamento positivo.
8. – La stessa impossibilità di una interpretazione conforme si deve
riconoscere a proposito dell’ambito di applicazione della norma
censurata. La formulazione testuale della disposizione che la contiene
esclude infatti che l’aggravante de qua debba applicarsi soltanto nei
casi in cui la condotta criminosa sia stata agevolata dalla presenza
illegale del reo sul territorio nazionale o il reato sia stato commesso
per consentire l’ingresso o la permanenza illegale. La previsione
legislativa non contiene espressioni che possano autorizzare in alcun
modo siffatte interpretazioni restrittive, le quali contrastano con la
portata generale e indifferenziata della circostanza aggravante
prevista. In tal senso si è già orientata la giurisprudenza di
legittimità (Cass., sez. III pen., 26 novembre 2009, n. 4406).
9. – Alla luce di quanto detto, si deve concludere che la ratio
sostanziale posta a base della norma censurata è una presunzione
generale ed assoluta di maggiore pericolosità dell’immigrato
irregolare, che si riflette sul trattamento sanzionatorio di qualunque
violazione della legge penale da lui posta in essere.
Questa Corte ha già affermato che la stessa fattispecie di indebito
trattenimento nel territorio nazionale, che pur implica la specifica
inosservanza di un provvedimento espulsivo individualizzato, si limita
a sanzionare una condotta illecita e «prescinde da una accertata o
presunta pericolosità dei soggetti responsabili» (sentenza n. 22 del
2007). La violazione delle norme sul controllo dei flussi migratori può
essere penalmente sanzionata, per effetto di una scelta politica del
legislatore non censurabile in sede di controllo di legittimità
costituzionale, ma non può introdurre automaticamente e preventivamente
un giudizio di pericolosità del soggetto responsabile, che deve essere
frutto di un accertamento particolare, da effettuarsi caso per caso,
con riguardo alle concrete circostanze oggettive ed alle personali
caratteristiche soggettive. In coerenza a tale orientamento, questa
Corte ha avuto modo di affermare che «il mancato possesso di un titolo
abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato […] non è
univocamente sintomatico […] di una particolare pericolosità sociale»
(sentenza n. 78 del 2007).
In definitiva, la qualità di immigrato «irregolare» – che si acquista
con l’ingresso illegale nel territorio italiano o con il trattenimento
dopo la scadenza del titolo per il soggiorno, dovuta anche a colposa
mancata rinnovazione dello stesso entro i termini stabiliti – diventa
uno “stigma”, che funge da premessa ad un trattamento penalistico
differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale e
senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato
antagonismo verso la legalità. Le qualità della singola persona da
giudicare rifluiscono nella qualità generale preventivamente stabilita
dalla legge, in base ad una presunzione assoluta, che identifica un
«tipo di autore» assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo
trattamento.
Ciò determina un contrasto tra la disciplina censurata e l’art. 25,
secondo comma, Cost., che pone il fatto alla base della responsabilità
penale e prescrive pertanto, in modo rigoroso, che un soggetto debba
essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità
personali. Un principio, quest’ultimo, che senz’altro è valevole anche
in rapporto agli elementi accidentali del reato.
La previsione considerata ferisce, in definitiva, il principio di
offensività, giacché non vale a configurare la condotta illecita come
più gravemente offensiva con specifico riferimento al bene protetto, ma
serve a connotare una generale e presunta qualità negativa del suo
autore.
Né si potrebbe obiettare che la qualità di immigrato in condizione
irregolare deriva pur sempre da un originario comportamento
trasgressivo, utile a legittimare una presunzione legislativa a
carattere assoluto circa la dimensione soggettiva dell’illecito o la
capacità a delinquere del reo. Si è già visto infatti come tale
condotta – sanzionata dal legislatore prima soltanto sul piano
amministrativo, oggi anche su quello penale – non possa ripercuotersi
su tutti i comportamenti successivi del soggetto, anche in assenza di
ogni legame con la trasgressione originaria, differenziando in peius il
trattamento del reo rispetto a quello previsto dalla legge per la
generalità dei consociati.
10. – Non assumono rilievo, in senso contrario alle conclusioni fin qui
esposte, le considerazioni relative alla presenza, nel sistema penale
italiano, delle circostanze aggravanti relative allo stato di latitanza
del reo (art. 61, numero 6, cod. pen.) ed alla recidiva (art. 99 cod.
pen.).
Nel caso della latitanza – la previsione relativa alla quale non è
stata mai sottoposta alla valutazione di questa Corte – il soggetto che
commette il reato non è genericamente caratterizzato da una qualità
derivante da comportamenti pregressi, ma si trova in una situazione
originata da un provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria che
lo riguarda individualmente. All’esecuzione di tale provvedimento il
latitante si sottrae con scelta deliberata, tanto che non risponderebbe
dell’aggravante se avesse pur colpevolmente ignorato l’esistenza del
provvedimento in suo danno.
Si discute insomma, ed in ogni caso, di una situazione non assimilabile
a quella dell’immigrato in condizione di soggiorno irregolare, ove può
mancare qualsiasi «individualizzazione» del precetto penale
trasgredito. Nella previsione aggravante, infatti, vengono in astratto
ed in modo generalizzato accomunate ipotesi molto diverse tra loro,
fino a comprendere la situazione di soggetti in condizione di mera
«irregolarità», anche per effetto di negligenza, e non attinti da alcun
provvedimento che individualmente li riguardi.
V’è da aggiungere che il latitante si sottrae all’esecuzione di una
misura restrittiva della libertà personale, che presuppone un reato
punito con la reclusione o con l’arresto (e connotato da sicura
gravità, visto che conduce ad una pena detentiva eseguibile, o implica
un trattamento cautelare), mentre l’immigrazione irregolare era prima
soltanto un illecito amministrativo ed attualmente è punita dalla legge
con una mera sanzione pecuniaria.
D’altra parte, nel sistema penale vigente la latitanza non è
configurata come reato, con la conseguenza che non è ipotizzabile, a
proposito dell’aggravante che vi si riferisce, la possibilità di un bis
in idem sanzionatorio.
Parimenti inconferente sarebbe il richiamo all’aggravante della
recidiva. L’art. 99 cod. pen. prevede infatti che l’applicazione della
suddetta circostanza è subordinata ad una sentenza definitiva di
condanna per un delitto non colposo, intervenuta prima del fatto per il
quale la pena deve essere aumentata. Inoltre, la recidiva aggrava
unicamente la pena per i delitti non colposi. Sono pertanto esclusi
dall’area di operatività della citata norma codicistica sia i reati
contravvenzionali che quelli colposi, mentre, come s’è visto prima, il
reato di immigrazione clandestina è una contravvenzione, punita,
oltretutto, con una pena pecuniaria.
Il recidivo è dunque un soggetto che delinque volontariamente pur dopo
aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso,
manifestando l’insufficienza, in chiave dissuasiva, dell’esperienza
diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale. Cionondimeno, con
la sola eccezione dei reati di maggior gravità, l’applicazione della
circostanza è subordinata all’accertamento in concreto, da parte del
giudice, di una relazione qualificata tra i precedenti del reo ed il
nuovo reato da questi commesso, che deve risultare sintomatico – in
rapporto alla natura e al tempo di commissione dei fatti pregressi –
sul piano della colpevolezza e della pericolosità sociale (da ultimo,
ordinanza n. 171 del 2009).
Ben diversa è la disciplina per l’aggravante oggetto di censura, che
può attivarsi finanche quando lo straniero ignori (per colpa) la
propria condizione di irregolarità nel soggiorno (art. 59, secondo
comma, cod. pen.), che prescinde da ogni collegamento funzionale con il
reato cui accede, e che il giudice di tale reato deve accertare in via
incidentale (senza attendere, per inciso, neppure l’esito di eventuali
ricorsi amministrativi dell’interessato).
Si deve notare, a tale ultimo proposito, che il presupposto di una
sentenza definitiva di condanna rende impossibile, nel caso della
recidiva, quella formazione di giudicati ingiusti e contraddittori che
potrebbe invece derivare, nella materia in esame, dalla accertata non
irregolarità della presenza del soggetto nel territorio dello Stato,
quando lo stesso sia già stato condannato per un altro reato, con
l’applicazione dell’aggravante oggetto dell’odierna censura. Tale
eventualità acquista speciale rilievo nell’ipotesi dello straniero che
chieda il riconoscimento dello status di rifugiato e, nelle more della
relativa procedura, si veda contestata la circostanza in un giudizio
che, a differenza di quello concernente il reato di ingresso o
soggiorno irregolare, non può essere sospeso (si veda, a tale ultimo
proposito, il comma 6 dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998).
Tali paradossi sono preclusi dal legislatore nel caso della recidiva,
in coerenza peraltro con la presunzione di innocenza di cui all’art.
27, secondo comma, Cost., che non consente che si produca un effetto
sanzionatorio ulteriore causato da un comportamento la cui illiceità
penale deve essere ancora accertata in via definitiva.
11. – In considerazione di tutte le ragioni indicate, la norma
censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per
violazione degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, Cost.
Restano assorbite le ulteriori censure proposte con riguardo al primo
ed al terzo comma dell’art. 27 Cost.
12. – Il Tribunale di Ferrara assume che, a seguito dell’eliminazione
dall’ordinamento della previsione circostanziale censurata, alcune
norme ulteriori, introdotte contestualmente o successivamente,
dovrebbero essere oggetto d’una dichiarazione consequenziale di
illegittimità costituzionale.
In effetti, l’odierna pronuncia rende completamente priva di oggetto
una disposizione che è nata al solo scopo di introdurre una norma
interpretativa dell’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., stabilendo che
la relativa aggravante dovesse intendersi riferita unicamente agli
apolidi ed ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea.
Si tratta del già citato comma 1 dell’art. 1 della legge n. 94 del 2009.
Si riscontra dunque, tra la norma considerata e quella oggetto della
decisione caducatoria, quel rapporto di inscindibile connessione che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, comporta una dichiarazione
di illegittimità costituzionale consequenziale, a norma dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (da ultimo, tra le molte, sentenza n.
186 del 2010).
A conclusione analoga deve pervenirsi rispetto ad una norma di diritto
processuale che riguarda direttamente, ed in questa parte
esclusivamente, le sentenze di condanna per reati in ordine ai quali
ricorra l’aggravante di cui all’art. 61, numero 11-bis, cod. pen.
All’art. 656 cod. proc. pen. è disciplinata l’esecuzione delle sanzioni
detentive, prevedendosi tra l’altro la sospensione degli adempimenti
esecutivi nel caso di pene (relativamente) brevi, in vista
dell’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione. Il
comma 9 dell’articolo citato, alla lettera a), identifica i reati per i
quali la sospensione non può essere disposta. L’elenco è stato
integrato, anzitutto, con il d.l. n. 92 del 2008. Il riferimento ai
reati aggravati dalla condizione di soggiorno irregolare del colpevole
è stato poi introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 125 del
2008, la quale, dopo la citazione di alcuni delitti previsti dal codice
penale, ha inserito l’inciso «e per i delitti in cui ricorre
l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del
medesimo codice».
La norma citata da ultimo – cioè quella specificamente dettata, in un
più ampio contesto, con l’inciso che si è trascritto – si trova in
rapporto di inscindibile connessione con la disposizione che, in questa
sede, viene dichiarata illegittima: rimossa quest’ultima, infatti, la
norma processuale resta completamente priva di oggetto.
Si deve pertanto dichiarare, anche per tale norma, la illegittimità
costituzionale in via consequenziale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis,
del codice penale;
dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1,
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica);
dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n.
87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9,
lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole
«e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo
comma, numero 11-bis), del medesimo codice,»;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., sollevata dal Tribunale di
Livorno con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2010.
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