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27/06/2010 - Danno tanatologico o da morte immediata - Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza n.13672 del 2010
Svolgimento del processo
Come si legge nell'impugnata sentenza, con ricorso in data 19-9-2003,
la B. di B. ... ... e B.F.F. proponevano appello avverso la sentenza
del Giudice del lavoro de Tribunale di Vibo Valentia in data 10-6-2003,
con la quale erano stati condannati, in solido con il Comune di
(Omissis), a pagare a T.L., T.D., T.M.G. e D.R., quali eredi di T.P.,
la somma di Euro 1,767,02, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di
retribuzione per l'attività lavorativa prestata da quest'ultimo, nonchè
i soli B. di B. ... ... e B.F.F. al risarcimento del danno biologico
iure hereditatis nella misura di Euro 40.000,00, con obbligo della
(Omissis) Assicurazioni s.p.a. di manlevare la B. da quest'ultimo danno.
Con l'atto di gravame gli appellanti deducevano la insussistenza del
danno biologico iure hereditatis riconosciuto dal primo giudice, poichè
il decesso di T.P., avvenuto in data (OMISSIS) mentre svolgeva la sua
attività lavorativa alle dipendenze della ditta B., appaltatrice dei
lavori di costruzione della rete fognante del Comune di (OMISSIS), era
stato quasi istantaneo, per come poteva desumersi dalle dichiarazioni
dei testi assunti. Contestavano altresì la eccessiva quantificazione
dei danni nonchè la spettanza di emolumenti retributivi, mancando la
prova dell'inizio della attività lavorativa del T.P., delle mansioni
espletate e dell'orario di lavoro osservato, e concludevano per il
rigetto della domanda di primo grado e, in subordino, per la riduzione
della somma riconosciuta dal primo giudice.
Gli eredi di T.P. si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva altresì il Comune di (Omissis) chiedendo la conferma
della sentenza di primo grado in ordine alla dichiarata carenza di
legittimazione passiva riguardo al danno biologico e la riforma della
stessa relativamente alla condanna al pagamento di emolumenti per le
prestazioni lavorative.
La (Omissis) Assicurazioni s.p.a. restava contumace.
La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 21-7-2005,
in riforma della pronuncia appellata, rigettava la domanda di
risarcimento del danno avanzata dagli eredi di T.L. nella qualità e
rideterminava le spese del giudizio di primo grado.
In sintesi la Corte territoriale rilevava che dalle risultanze della
prova testimoniale era risultato che il tempo decorso tra il momento
dell'infortunio e la constatazione del decesso era stato estremamente
breve e tale da non potersi configurare l'insorgenza del diritto al
danno biologico vantato dagli appellati iure hereditatis. La Corte
inoltre respingeva l'appello relativamente agli emolumenti retributivi,
rilevando che le circostanze dell'inizio dell'attività lavorativa,
delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro dovevano ritenersi come
ammesse, non essendo stata avanzata alcuna contestazione (anteriormente
alle note de 16-5-2003).
Per la cassazione di tale sentenza gli eredi di T.P. hanno proposto
ricorso con un unico motivo, illustrato con memoria.
Il Comune di (Omissis) si e costituito con controricorso.
La B. di B. ... ... e B.F.F. nonchè la (Omissis) Assicurazioni s.p.a.
non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Preliminarmente osserva il Collegio che, nonostante l'errore materiale
contenuto nel ricorso (con riguardo alla indicazione della ditta
"(Omissis)" anzichè "B.") dal contesto del ricorso e dalla lettura
della sentenza impugnata (oltre che dell'appello e della memoria di
costituzione degli appellati) non sorge alcuna incertezza circa la
identificazione del soggetto intimato (cfr. fra le altre Cass.
11-11-202 n. 15793, Cass. 3-1-2005 n. 57). Peraltro la notifica a mezzo
posta (seppure alla "(Omissis) di B. ... ...") è stata regolarmente
effettuata presso lo studio degli avv.ti A. e A. C. in Catanzaro alla
via (Omissis).
Con l'unico motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 2043
c.c., e vizi di motivazione, in sintesi lamentano che la Corte
territoriale ha considerato il danno solo sotto il profilo delle
lesioni all'integrità fisica e non anche psichica, evidenziando che
"qualora è dimostrato che la vittima era cosciente, lo choc
catastrofico della imminenza della sua morte integra sicuramente quel
danno psichico che, entrato nella sua sfera giuridica, è successibile
agli credi". In sostanza in tal caso "il diritto costituzionalmente
garantito è leso e spetta alla vittima il risarcimento del danno non
patrimoniale sia esso concettualmente nominato quale psichico,
catastrofico o biologico".
In particolare i ricorrenti deducono che dalle risultanze di causa era
emerso che il T.P., rimasto sotto il muro crollato aveva chiesto aiuto
(v. testimonianza del G.) ed aggiungono che, comunque, tra l'infortunio
e il decesso non potevano essere trascorsi soltanto alcuni minuti, in
considerazione della dinamica dei soccorsi e delle testimonianze dei
soccorritori.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha respinto la domanda di risarcimento avanzata
dagli odierni ricorrenti iure hereditatis in base alla giurisprudenza
di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a
breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico
per la perdita della vita e lo ammette per la perdita della salute solo
se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale
lo commisura (v. Cass. 30-6-1998 n. 6404 e, fra le altre, Cass.
20-1-1999 n. 491, Cass. 14-2-2000 n. 1633, Cass. 3-1-2002 n. 24, Cass.
2-4-2001 n. 4783, Cass. 14-3-2002 n. 3728, Cass. 24-2-2003 n. 2575,
Cass. 10-8-2004 n. 15408, Cass. 13-1-2006 n. 517, Cass. 22-3-2007 n.
6946). Sennonchè, nel quadro sistematico del "danno non patrimoniale"
complessivo recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte
(v. Cass. S.U. 11 - 11 - 2008 n. 26972), deve essere riconosciuto (ove,
in sostanza, allegato e provato) il "danno morale, a ristoro della
sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle
quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida
durante l'agonia in consapevole attesa della fine".
Pertanto, come è stato ribadito, "il danno cosiddetto "tanatologico" o
da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale,
inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che
lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita" (v. Cass.
13-1-2009 n. 458, v. anche Cass. 8-4-2010 n. 8360). Tale danno,
inoltre, come pure è stato precisato, "non rientra nella nozione di
danno biologico recepita dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13"
(v. Cass. 27-5-2009 n. 12326).
Peraltro questa Corte, anche in precedenza aveva affermato che la
brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude
l'apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità
della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla
configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude
viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze
catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al
cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto
già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e
può essere conseguentemente fatto valere "iure hereditatis" (Cass.
31-5-2005 n. 11601, Cass. 6-8-2007 n. 17177, cfr. anche Cass. 14-2-2007
n. 3260 sull'entità di tale danno).
Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, deve, quindi,
ritenersi che erroneamente (in diritto) la Corte di merito ha affermato
che "il descritto ambito temporale, estremamente circoscritto", "rende
privo di rilievo pervenire ad un eventuale accertamento sulla esistenza
in vita di T.P. al momento della estrazione dalle macerie nonchè sulla
esclamazione di richiesta di aiuto (cui riferisce il solo teste G.) del
T.".
La rilevanza, infatti, di tali accertamenti scaturisce dalla
riconoscibilità del citato danno "tanatologico" e del diritto al
relativo risarcimento trasmissibile agli eredi.
Il ricorso va in tal senso accolto, restando assorbita la censura
rivolta contro l'apprezzamento concreto della durata dei soccorsi e del
tempo effettivamente trascorso tra la caduta del muro e il decesso.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di
Appello di Reggio Calabria, la quale provvederà attenendosi ai principi
sopra richiamati, statuendo anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia,
anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
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